Sez. 3, Sentenza n. 22265 del 23/04/2008 Ud. (dep. 04/06/2008) Rv. 240390 - 01
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - BREVETTI (PROPRIETÀ INDUSTRIALE) - IN GENERE | Reati di cui all'art. 88 del R.D. n. 1127 del 1939 e di cui al D.Lgs. n. 30 del 2005 - Continuità normativa - Ragioni.
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - BREVETTI (PROPRIETÀ INDUSTRIALE) - IN GENERE
Sussiste continuità normativa tra la fattispecie criminosa di cui all'art. 88 del R.D. n. 1127 del 1939 e quella di cui all'art. 127, comma primo, del D.Lgs. n. 30 del 2005 in ragione della sostanziale omogeneità delle previsioni, dell'identica finalità delle due norme, entrambe dirette alla tutela, tra l'altro, di invenzioni industriali regolarmente registrate rispetto all'abusiva utilizzazione di terzi, e della sostanziale identità del contenuto sanzionatorio.
Riferimenti normativi: Legge 29/06/1939 num. 1127 art. 88, Legge 10/02/2005 num. 30 art. 127
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)