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Sez. 3, Sentenza n. 11617 del 04/12/1990 (Rv. 470021 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - ESAME DEI TESTIMONI - GIURAMENTO - PRESTAZIONE - MANCANZA - NULLITÀ DELLA PROVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470021-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - ESAME DEI TESTIMONI - GIURAMENTO - PRESTAZIONE - MANCANZA - NULLITÀ DELLA PROVA - ESCLUSIONE.*

La mancata prestazione del giuramento prescritto dall'art. 251 cod. proc. civ. non comporta la nullità della prova testimoniale, in difetto di una espressa comminatoria di legge, in quanto il giuramento medesimo non costituisce un requisito indispensabile affinché l'atto raggiunga lo scopo cui è destinato. (Conf 3132/80, mass n 406917; (Conf 6396/79, mass n 403126).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 251 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)