Sez. 2, Sentenza n. 12430 del 12/10/2001 (Rv. 549600 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - ESAME DEI TESTIMONI - GIURAMENTO | Prestazione - Omissione - Nullità della prova - Esclusione.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - ESAME DEI TESTIMONI - GIURAMENTO
La mancata prestazione del giuramento prescritto dall'art. 251 cod. proc. civ. non comporta, in difetto di espressa comminatoria di legge, la nullità della prova testimoniale, in quanto il giuramento medesimo non costituisce un requisito indispensabile affinché l'atto raggiunga lo scopo cui è destinato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 251 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)