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Sez. 1, Sentenza n. 3059 del 09/05/1981 (Rv. 413623 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA IMMUTABILITA DELLA CAUSA CONTESTATA NELLA LETTERA DI LICENZIAMENTO - LICENZIAMENTO INTIMATO AL LAVORATORE INFRASESSANTACINQUENNE - GIUSTIFICAZIONE - SUPERAMENTO DI TALE ETA IN CORSO DI CAUSA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1981-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413623-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA IMMUTABILITA DELLA CAUSA CONTESTATA NELLA LETTERA DI LICENZIAMENTO - LICENZIAMENTO INTIMATO AL LAVORATORE INFRASESSANTACINQUENNE - GIUSTIFICAZIONE - SUPERAMENTO DI TALE ETA IN CORSO DI CAUSA - IRRILEVANZA.*

Il principio dell'immutabilita della causa contestata nella lettera di licenziamento preclude la valutazione di altri fatti attribuiti al dipendente quando essi vengano considerati come cause autonome del recesso e non soltanto come mere circostanze confermative del fatto contestato. Pertanto, il licenziamento intimato al lavoratore infrasessantacinquenne, al quale e applicabile la legge 15 luglio 1966 n 604, non puo considerarsi giustificato per il fatto che lo stesso lavoratore abbia superato tale eta in corso di causa. (V 1473/78, mass n 390847).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)