Sez. L, Sentenza n. 1473 del 30/03/1978 (Rv. 390847 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - IMMUTABILITA DELLA CAUSA CONTESTATA NELLA LETTERA DI LICENZIAMENTO - FATTI DIVERSI - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - IMMUTABILITA DELLA CAUSA CONTESTATA NELLA LETTERA DI LICENZIAMENTO - FATTI DIVERSI - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Il principio dell'immutabilita della causa contestata nella lettera di licenziamento non preclude la valutazione di altri fatti attribuiti al dipendente, quando essi non vengano considerati come cause autonome del recesso, ma soltanto come mere circostanze confermative del fatto contestato e della sua gravita. Pertanto la benevola considerazione del datore di lavoro per precedenti mancanze del lavoratore non esclude che tali mancanze possano essere comprese in una valutazione globale del comportamento del dipendente, quale indice rivelatore della idoneita del fatto, per ultimo contestato, a costituire giusta causa di recesso in tronco.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)