Sez. 3, Ordinanza n. 371 del 11/01/2007 (Rv. 594372 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO | Decreto di trasferimento immobiliare - Altre offerte - Provvedimento del giudice dell'esecuzione di restituzione delle somme depositate - Impugnabilità con ricorso per Cassazione ex art. 111 della Cost. - Esclusione - Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proci. civ. - Necessità.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO
Il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, a seguito di un precedente decreto di trasferimento immobiliare, su istanza di parte provveda allo svincolo e alla restituzione delle somme depositate da chi aveva formulato le offerte non accolte, non è impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento pronunciato in sede non contenziosa da un organo istituzionalmente carente del potere di emettere sentenze, privo del carattere della decisorietà e, pertanto, suscettibile, quale atto dell'esecuzione, soltanto di opposizione a termini dell'art. 617 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)