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Sez. 3, Sentenza n. 2171 del 22/02/1992 (Rv. 475873 - 01)

Esecuzione forzata - Immobiliare - Vendita - Con incanto | Decreto di trasferimento immobiliare - Successivo provvedimento del giudice dell'esecuzione di precisazione delle indicazioni del precedente decreto - Impugnabilità con ricorso per Cassazione ex art. 3 della Cost. - Esclusione - Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod.proc.civ. - Proponibilità.
Stato
decisa il 1992-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475873-01

Esecuzione forzata - Immobiliare - Vendita - Con incanto

Il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, provveda alla mera precisazione delle indicazioni di un precedente decreto di trasferimento immobiliare senza risolvere alcuna controversia in ordine all'identificazione del bene trasferito, non è impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento pronunciato in sede non contenziosa da un organo istituzionalmente carente del potere di emettere sentenze, privo del carattere della decisorietà e, pertanto, suscettibile, quale atto dell'esecuzione, soltanto di opposizione a termini dell'art. 617 cod.proc.civ..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)