Sez. 1, Sentenza n. 1348 del 26/04/1969 (Rv. 340062 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RICONVENZIONALE - ECCEZIONE - NOZIONI - DIFFERENZE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RICONVENZIONALE - ECCEZIONE - NOZIONI - DIFFERENZE.*
Ricorre l'ipotesi della domanda riconvenzionale quando il convenuto traendo occasione dalla domanda contro di lui proposta, opponga un'altra contro-domanda e, cioe, chieda un provvedimento positivo, sfavorevole all'attore, che va oltre il rigetto della domanda principale. Quando, invece, il convenuto si limita a far valere il suo diritto al solo scopo di escludere l'efficacia giuridica dei fatti o titoli dedotti dall'attore al fine di ottenere il rigetto della domanda, si rimane nell'ambito della eccezione. (V.1377-68, massima n.332987 922-68, massima n.332267 ed altre).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)