Sez. 2, Sentenza n. 5968 del 08/11/2011 Ud. (dep. 15/02/2012) Rv. 252536 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - IN GENERE | Produzione degli effetti giuridici - Condizioni.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - IN GENERE
Ai fini della produzione degli effetti giuridici di un provvedimento del giudice, fuori dai casi di lettura o comunicazione in udienza, è necessario e sufficiente che l'atto, già in sé valido e perfetto, esca dalla disponibilità interna dell'ufficio, il che si verifica anche nel caso di "passaggi" certificati del provvedimento da un ufficio all'altro.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 128
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)