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Sez. 3, Sentenza n. 90 del 19/11/2009 Cc. (dep. 07/01/2010) Rv. 246006 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - IN GENERE | Momento di efficacia del provvedimento - Apposizione da parte del funzionario di cancelleria della data e non anche dell'ora del deposito - Provvedimento soggetto a termine di deposito "orario" e non a giorni - Inefficacia - Condizioni.
Stato
decisa il 2009-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246006-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - IN GENERE

L'indicazione da parte del cancelliere della sola data e non anche dell'ora di deposito del provvedimento del giudice, in specie di provvedimenti soggetti a termine "orario" di decadenza, non ne comporta l'automatica caducazione dell'efficacia, sempre che sia possibile, anche in base ad elementi presuntivi, dedurre la tempestività del deposito. (Nella specie, il termine orario di deposito del provvedimento di convalida previsto dall'art. 6, Legge n. 401 del 1989, scadeva in prossimità dell'orario di chiusura della cancelleria; la Corte, in base a tale rilievo, ha affermato che era possibile presumere che lo stesso fosse stato depositato nella mattinata, aggiungendo che era comunque onere dell'interessato dimostrare il contrario facendosi rilasciare dalla cancelleria l'attestazione dell'orario di deposito).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 126, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 128, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172, Legge 13/12/1989 num. 401 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)