Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27771 del 22/11/2017 (Rv. 646951 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Contestazione immediata della violazione - Impossibilità - Indicazione delle ragioni nel verbale - Necessità - Fattispecie.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In materia di accertamento di violazione dei limiti di velocità compiuto mediante apparecchiature di controllo (cd. autovelox), per quanto, nell’ipotesi in cui queste consentano la rilevazione dell’illecito solo in tempo successivo – ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal luogo di accertamento -, l’indicazione a verbale dell’utilizzazione di apparecchi con tali caratteristiche esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni circa la contestazione immediata, allorquando il tratto di strada controllato permetta agli organi di Polizia stradale di posizionarsi in modo da poter fermare l’autovettura, il verbale non può limitarsi a rilevare che l’accertamento sia stato effettuato mediante autovelox, ma deve specificare la ragione per la quale non sia stata possibile la contestazione immediata. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione d’appello, che aveva accolto l’opposizione avverso il verbale della contravvenzione per omessa indicazione delle ragioni dell’impossibilità di contestazione immediata nonostante il tratto percorso non impedisse agli organi accertatori di posizionarsi in modo tale da fermare l’autovettura.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 2 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 200 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 201 com. 1 lett. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 201 com. 1 lett. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)