Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 23222 del 14/10/2013 (Rv. 629059 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Sanzioni amministrative per violazione del codice della strada - Casi diversi da quelli indicati nell'art. 201, comma 1 bis, d.lgs. n. 285 del 1992 - Contestazione differita - Ammissibilità - Necessità di esplicitazione dei motivi - Fondamento.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, fuori dalle ipotesi elencate dall'art. 201, comma 1 bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (come integrato dall'art. 36, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120), per le quali non è necessaria la contestazione immediata, né l'esplicitazione dei relativi motivi in quanto insiti nella natura stessa delle violazioni, è necessario che, quando si procede a contestazione differita, il verbale notificato agli interessati contenga anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, potendosi configurare altre particolari eventualità in cui, per ragioni contingenti, sia impedito agli organi accertatori di elevare la contestazione contestualmente all'accertamento. Ne deriva che solo per le ipotesi tipizzate nel citato comma 1 bis non può riconoscersi in sede giudiziaria alcun margine di apprezzamento circa l'eventuale possibilità di effettuare la contestazione in forma immediata.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 200 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 201 com. 1 n. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 201 com. 1 n. 3 CORTE COST., Legge 29/07/2010 num. 120 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)