Sez. L, Sentenza n. 18232 del 17/09/2015 (Rv. 637083 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - RIVALSA | Appalto di mere prestazioni di lavoro - Divieto di cui all'art. 1 della l. n. 1369 del 1960 "ratione temporis" vigente - Contributi previdenziali - Quota a carico del lavoratore - Diritto di rivalsa del datore di lavoro effettivo - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - RIVALSA
Il principio sancito dall'art. 23 della legge n. 218 del 1952, secondo il quale, in caso di omissione od adempimento tardivo dell'obbligo contributivo da parte del datore di lavoro, quest'ultimo resta tenuto per l'intero senza diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore per la sua quota, ha carattere generale nell'ordinamento previdenziale in quanto espressione del principio di buona fede, sicché si applica anche in caso di nullità dell'intermediazione di manodopera, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1369 del 1960 ("ratione temporis" vigente), ove l'imprenditore appaltante o interponente abbia pagato i contributi e le relative somme aggiuntive.
Riferimenti normativi: Legge 04/04/1952 num. 218 art. 23 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1309 art. 1, DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 211, Cod. Civ. art. 2115
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)