Sez. 3, Sentenza n. 1130 del 06/02/1997 (Rv. 502251 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Omessa indicazione nell'avviso di ricevimento del rapporto esistente tra destinatario e consegnatario non identificato della copia dell'atto - Onere probatorio del notificante - Presunzioni semplici - Limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA
Ai sensi dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982 n. 890 e dell'art. 139 cod. proc. civ. è nulla la notificazione a mezzo posta, eseguita in uno dei luoghi indicati nell'art. 139 cod. proc. civ., che non sia stata effettuata nelle mani del destinatario, ma a mani di persona non identificata e senza che nell'avviso di ricevimento sia contenuta alcuna attestazione di un rapporto tra destinatario e consegnatario della copia notificata, in assenza di prova dell'esistenza in concreto di un rapporto tra il destinatario e il consegnatario alla stregua di elementi forniti dal notificante (sul quale ricade l'onere probatorio) o anche di presunzioni semplici, che non possono peraltro risolversi nella mera affermazione che il fatto stesso della notificazione, perché effettuata in uno dei luoghi indicati nell'art. 139 cod. proc. civ., costituisca comunque prova presuntiva della legittimazione del consegnatario alla ricezione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)