Sez. 3, Sentenza n. 1138 del 24/02/1986 (Rv. 444640 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA LEGGE N. 890 DEL 1982 - CONSEGNA A PERSONA INDICATA COME AUTORIZZATA AL RICEVIMENTO - INVALIDITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA LEGGE N. 890 DEL 1982 - CONSEGNA A PERSONA INDICATA COME AUTORIZZATA AL RICEVIMENTO - INVALIDITÀ.*
Nel regime anteriore alla legge 20 novembre 1982 n. 890, per la notificazione degli Atti giudiziari a mezzo del servizio postale - a norma dell'art. 174 del R.d. 18 aprile 1940 n. 689 - qualora la consegna del piego non può essere fatta personalmente al destinatario e lo stesso venga consegnato ad uno della famiglia o a persona addetta alla casa o al servizio di quello, è necessario che l'ufficiale postale indichi, nell'avviso di ricevimento, il rapporto preciso che lega colui che riceve l'atto al destinatario, cioè il rapporto di natura familiare ovvero quell'altro rapporto che valga a far ritenere il consegnatario come persona addetta alla casa o al servizio del notificando, con la conseguenza che la notifica - fuori dei casi in cui avvenga presso uffici pubblici o privati - è irregolare ove eseguita mediante consegna a persona indicata, nell'avviso, genericamente come "autorizzata al ricevimento". (V 1071/81, mass n 411617; (V 1268/67, mass n 327795).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Regio Decr. 18/04/1940 num. 689 art. 174
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)