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Sez. 1, Sentenza n. 8097 del 04/11/1987 (Rv. 455756 - 01)

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO - ISCRIZIONI O CANCELLAZIONI - PROVVEDIMENTO DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LE IMPRESE ARTIGIANE - DENUNCIA DI ILLEGITTIMITÀ - CONTROVERSIA RELATIVA INSTAURATA DINANZI ALL'A.G.O. - A SEGUITO DI RICORSO CONTRO DECISIONE DELLA COMPETENTE COMMISSIONE PROVINCIALE EX ART. 11 LEGGE N. 860 DEL 1956 - SPETTANZA A DETTA COMMISSIONE PROVINCIALE DELLA QUALITÀ DI CONTRADDITTORE NECESSARIO - SOPRAVVENIENZA DEL D.P.R. N. 616 DEL 1977 CON CONSEGUENTE TRASFERIMENTO ALLE REGIONI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ARTIGIANATO - ININFLUENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455756-01

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO - ISCRIZIONI O CANCELLAZIONI - PROVVEDIMENTO DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LE IMPRESE ARTIGIANE - DENUNCIA DI ILLEGITTIMITÀ - CONTROVERSIA RELATIVA INSTAURATA DINANZI ALL'A.G.O. - A SEGUITO DI RICORSO CONTRO DECISIONE DELLA COMPETENTE COMMISSIONE PROVINCIALE EX ART. 11 LEGGE N. 860 DEL 1956 - SPETTANZA A DETTA COMMISSIONE PROVINCIALE DELLA QUALITÀ DI CONTRADDITTORE NECESSARIO - SOPRAVVENIENZA DEL D.P.R. N. 616 DEL 1977 CON CONSEGUENTE TRASFERIMENTO ALLE REGIONI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ARTIGIANATO - ININFLUENZA - LIMITI.*

In tema di iscrizioni o cancellazioni dall'albo delle imprese artigiane, nella controversia promossa davanti all'autorità giudiziaria per denunciare l'illegittimità del provvedimento reso dalla commissione regionale per le imprese artigiane, su ricorso contro decisione della competente commissione provinciale, secondo la previsione dell'art. 11 della legge 25 luglio 1956 n. 860, la qualità di contraddittore spetta a detta commissione provinciale, anche dopo il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di artigianato, disposto dal d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, atteso che tale trasferimento ha lasciato immutate le attribuzioni e l'autonomia assicurate a quelle commissioni dalla precedente normativa, fino a diversa disposizione legislativa (diversa disposizione non ravvisabile, per la regione Emilia-Romagna, nella legge regionale 4 maggio 1985 n. 18, né, sul piano nazionale, nella legge-quadro per l'artigianato 8 agosto 1985 n. 443). (V 22/78, mass n 389305).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 11, DPR 24/07/1977 num. 616 art. 1, DPR 24/07/1977 num. 616 art. 50, DPR 24/07/1977 num. 616 art. 63, DPR 24/07/1977 num. 616 art. 64, Legge Reg. Emilia-Romagna 04/05/1985 num. 18, Legge 08/08/1985 num. 443 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)