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Sez. 1, Sentenza n. 22 del 04/01/1978 (Rv. 389305 - 01)

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO - ISCRIZIONI O CANCELLAZIONI - DECISIONI DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO - IMPUGNAZIONE DINANZI ALL'AGO - PROCEDIMENTO - CONTRADDITTORI NECESSARI - RICORSO PER CASSAZIONE - OMESSA NOTIFICAZIONE ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'ARTIGIANATO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389305-01

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO - ISCRIZIONI O CANCELLAZIONI - DECISIONI DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO - IMPUGNAZIONE DINANZI ALL'AGO - PROCEDIMENTO - CONTRADDITTORI NECESSARI - RICORSO PER CASSAZIONE - OMESSA NOTIFICAZIONE ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'ARTIGIANATO - INAMMISSIBILITA.*

Nel procedimento d'impugnazione davanti all'autorita giudiziaria, ai sensi dell'art 11 della legge 25 luglio 1956 n 860, delle decisioni emesse dalla commissione regionale per l'artigianato in tema di provvedimenti di iscrizione o cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, legittimo e necessario contraddittore non e il pubblico ministero, ma l'organo che ha adottato detti provvedimenti, e, cioe, la commissione provinciale per l'artigianato. Pertanto, va dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione, avverso sentenza con la quale la Corte d'appello abbia definito in secondo grado l'indicato procedimento, ove il ricorso stesso risulti notificato solo al procuratore generale presso detta Corte d'appello.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 25/07/1956 num. 860 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)