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Sez. 5, Sentenza n. 24255 del 18/11/2011 (Rv. 620278 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Art. 366 bis cod. proc. civ. - Vizio di motivazione - Mancata formulazione del momento di sintesi - Inammissibilità del motivo - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620278-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO

E inammissibile, ai sensi dell'art. 366 bis cod. proc. civ., per le cause ancora ad esso soggette, il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione qualora non sia stato formulato il c.d. quesito di fatto, mancando la conclusione a mezzo di apposito momento di sintesi, anche quando l'indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della formulata censura, attesa la "ratio" che sottende la disposizione indicata, associata alle esigenze deflattive del filtro di accesso alla S.C., la quale deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito, quale sia l'errore commesso dal giudice di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 bis, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)