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Sez. 5, Sentenza n. 8146 del 23/05/2003 (Rv. 563457 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - PRESCRIZIONE | Riscossione dei diritti doganali - Termine di prescrizione - Decorrenza - Procedimento penale - Decreto o sentenza - Irrevocabilità - Nozione - Momento di riferimento - Individuazione.
Stato
decisa il 2003-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563457-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - PRESCRIZIONE

In tema di tributi doganali, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione per la riscossione dei diritti doganali da parte dell'amministrazione finanziaria, stabilito dall'art. 84, terzo comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, nel caso in cui il mancato pagamento dei diritti abbia causa da un reato, per "sentenza o decreto penali irrevocabili" devono intendersi, nel vigore del codice di procedura penale del 1930, quelli non più soggetti ad impugnazione di qualunque parte legittimata, e il momento in cui tali provvedimenti diventano irrevocabili deve essere determinato secondo la disciplina contenuta nell'art. 576 di detto codice.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 84, Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)