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Sez. 1, Sentenza n. 4022 del 02/04/1992 (Rv. 476535 - 01)

Tributi erariali indiretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Tributi doganali (diritti di confine, dazi all'importazione ed alla esportazione, diritti doganali) - Prescrizione | Diritti doganali - Mancato pagamento derivante da reato - Riscossione - Prescrizione - Decorrenza - Ambito di applicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1992-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476535-01

Tributi erariali indiretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Tributi doganali (diritti di confine, dazi all'importazione ed alla esportazione, diritti doganali) - Prescrizione

L'art. 84 terzo comma del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, ai sensi del quale il termine quinquennale di prescrizione per la riscossione dei diritti doganali decorre, quando il loro mancato pagamento derivi da reato, dalla data in cui siano divenuti irrevocabili il decreto o la sentenza pronunciati nel procedimento penale, non distingue a secondo che si tratti di pronuncia di condanna o di proscioglimento, e trova applicazione in tutti i casi nei quali l'addebito penale riguardi circostanze attinenti alla possibilità dell'Amministrazione finanziaria di percepire il verificarsi dei presupposti per l'insorgenza dei propri crediti (nella specie, inerente a tributi doganali sull'importazione di bovini, in quanto il processo penale riguardava la falsificazione di certificati sulla destinazione degli animali a scopi riproduttivi, che aveva determinato l'indebita applicazione di un trattamento agevolato).

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 84

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)