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Sez. 3, Sentenza n. 12910 del 09/06/2014 (Rv. 631581 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - TERMINE DI SESSANTA GIORNI | CERTALEX - Domanda di risarcimento - Condizione di proponibilità ex art. 22 legge 24 dicembre 1969 n. 990 (applicabile "ratione temporis") - Ambito di operatività - Azione diretta e per responsabilità aquiliana - Sussistenza - Azione risarcitoria ex art. 2054 cod. civ. - Mancata richiesta all'assicuratore r.c.a. - Improcedibilità.
Stato
decisa il 2014-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631581-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - TERMINE DI SESSANTA GIORNI

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore la condizione di proponibilità della domanda, costituita dall'assolvimento dell'onere della richiesta rivolta all'assicuratore con raccomandata ex art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (applicabile "ratione temporis") opera sia nel caso di azione diretta, ai sensi dell'art. 18 della legge citata, sia nella ipotesi di azione di responsabilità aquiliana a norma dell'art. 2054 cod. civ. Essa infatti è imposta dalla legge senza distinzione fra le persone contro cui l'azione venga proposta, cumulativamente o singolarmente, con la conseguente improponibilità della domanda formulata ai sensi dell'art. 2054 cod. civ., che sia promossa prima della decorrenza del termine di sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento all'assicuratore r.c.a.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)