Sez. 3 - , Sentenza n. 32792 del 13/12/2019 (Rv. 656046 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Azione di responsabilità aquiliana ex art. 2054 c.c. - Previo espletamento delle formalità di cui all’art. 22 l. 990 del 1969 - Necessità - Costituzione di parte civile nel processo penale concluso con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti - Valenza equipollente – Esclusione.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, anche in caso di azione di responsabilità aquiliana ex art. 2054 c.c. esperita dal danneggiato da sinistro stradale è indispensabile, a pena di improponibilità della domanda, la previa formulazione della richiesta all'assicuratore con le modalità previste dall'art. 22 della l. n. 990 del 1969, alla quale non può considerarsi equipollente la costituzione di parte civile nel processo penale (nella specie, concluso con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.) di cui la compagnia assicuratrice non sia stata parte.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 145 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)