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Sez. 3, Sentenza n. 13537 del 08/06/2007 (Rv. 597995 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - TERMINE DI SESSANTA GIORNI | Condizione di proponibilità di cui all'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969 n.990 (applicabile "ratione temporis") - Sia nel caso di azione diretta che di responsabilità aquiliana - Sussistenza - Fondamento - Azione proposta ai sensi dell'articolo 2054 cod. civ. contro il proprietario ed il conducente - Mancata richiesta all'assicuratore r.c.a. - Improponibilità.
Stato
decisa il 2007-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597995-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - TERMINE DI SESSANTA GIORNI

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la condizione di proponibilità della domanda, costituita dall'assolvimento dell'onere della richiesta con raccomandata nei confronti dell'assicuratore secondo l'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (applicabile "ratione temporis"), opera sia nel caso di azione diretta, ai sensi dell'articolo 18 della legge suddetta, che di azione di responsabilità aquiliana a norma dell'articolo 2054 cod. civ.. Infatti detta condizione di proponibilità è posta dalla legge senza distinzione fra le persone contro cui l'azione venga proposta, cumulativamente o singolarmente. È pertanto improponibile anche la domanda formulata ai sensi dell'articolo 2054 cod. civ. contro il proprietario ed il conducente del veicolo, qualora non sia stata promossa oltre il termine di sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento all'assicuratore r.c.a..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)