diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2975 del 13/05/1982 (Rv. 420883 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - COMPETENZA - RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO DI REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE LICENZIATO NEL POSTO DI LAVORO - GIUDICE COMPETENTE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1982-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420883-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - COMPETENZA - RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO DI REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE LICENZIATO NEL POSTO DI LAVORO - GIUDICE COMPETENTE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*

A norma dell'art. 701 cod. proc. civ., la Competenza a provvedere in via d'urgenza spetta, ante causam, al pretore del luogo in cui l'istante teme che stia per verificarsi il fatto dannoso sul quale deve incidere il provvedimento richiesto e, pertanto, ove questo abbia ad oggetto la reintegrazione del lavoratore licenziato, al pretore del luogo in cui l'istante prestava l'attività lavorativa all'atto del licenziamento e percepiva la retribuzione, a prescindere dalla coincidenza o meno di detto luogo con quello della Sede dell'azienda o di una dipendenza della stessa. (Conf 4744/80, mass n 408558; (Conf 4737/80, mass n 408547; (Conf 213/80, mass n 403599; (Conf 1824/79, mass nn 398200 e 398199).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 701

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)