diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5379 del 02/09/1986 (Rv. 447922 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONCILIAZIONE - GIUDIZIALI - IN GENERE - TENTATIVO FACOLTATIVO - COMMISSIONI PROVINCIALI - VERBALE - IN GENERE - CONCILIAZIONE CONCLUSA DAVANTI AL PRETORE E CONCILIAZIONE EX ARTT 410 E 411 COD. PROC. CIV. - DISCIPLINA EX ART. 2113 COD. CIV. - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1986-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447922-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONCILIAZIONE - GIUDIZIALI - IN GENERE - TENTATIVO FACOLTATIVO - COMMISSIONI PROVINCIALI - VERBALE - IN GENERE - CONCILIAZIONE CONCLUSA DAVANTI AL PRETORE E CONCILIAZIONE EX ARTT 410 E 411 COD. PROC. CIV. - DISCIPLINA EX ART. 2113 COD. CIV. - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

Ai sensi dell'art. 2113, ultimo comma, cod. civ. (nel testo introdotto dall'art. 6 della legge 11 agosto 1973 n. 533), la conciliazione conclusa dalle parti davanti al pretore ex artt. 185 e 420 cod. proc. civ. (in relazione ad una lite insorta), il cui processo verbale costituisce titolo esecutivo, e la conciliazione conclusa (in relazione, di norma, ad una lite non ancora instaurata) ai sensi degli artt. 410 e 411 cod. proc. civ. (innanzi all'apposita commissione presso l'ufficio provinciale del lavoro o in Sede sindacale), il cui processo verbale è dichiarato esecutivo con decreto del pretore, concretano delle transazioni le quali sono sottratte alla disciplina (in tema d'Invalidità e relativa impugnativa) dettata dagli altri commi dello stesso art. 2113 cod. civ. e precludono al giudice l'accertamento della situazione giuridica preesistente a dette transazioni e conciliazioni e della violazione di Disposizioni inderogabili eventualmente attuata con tali Atti, che, ove intervenuti nel corso del giudizio concernente una questione transatta o conciliata, comportano la cessazione della materia del contendere. (V 671/84, mass n 432981; (V 694/83, mass n 425434).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 185, Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 411 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)