Sez. 2, Sentenza n. 1289 del 24/04/1972 (Rv. 357809 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La pronuncia attinente alla compensazione delle spese di lite ed al grado della stessa non puo essere sindacata in Sede di legittimita, rientrando essa nel potere discrezionale del giudice di merito. (Conf 1877'70, mass n 347868).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)