Sez. 1, Sentenza n. 10486 del 22/10/1998 (Rv. 519976 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Irpef relativa all'indennità di buonuscita - Riliquidazione ex artt. 4 e 5 della legge n. 482 del 1985 - Indicazione nella dichiarazione dei redditi - Necessità - Esclusione.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE
In tema di rimborso delle imposte sui redditi, ai fini della riliquidazione, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 29 settembre 1985 n. 482, dell'IRPEF relativa all'indennità di buonuscita, non è necessario che le somme percepite siano state indicate nella dichiarazione dei redditi.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 39 CORTE COST., Legge 26/09/1985 num. 482 art. 4 CORTE COST., Legge 26/09/1985 num. 482 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)