Sez. U, Sentenza n. 25 del 21/02/2000 (Rv. 534167 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Indennità di fine rapporto - Indicazione nella dichiarazione dei redditi - Omissione - Conseguenze - Riliquidazione dell'IRPEF ex legge n. 482/85 - Ammissibilità.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE
La domanda di riliquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle indennità ed altre somme di cui alla lettera e) dell'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, come modificata dall'art. 1 della legge 26 settembre 1985 n. 482, corrisposte sia prima che dopo il 1 gennaio 1980, al fine di ottenere il rimborso - totale o parziale - delle ritenute operate, non è preclusa dalla mancata indicazione delle somme percepite a tale titolo nella dichiarazione dei redditi.
Riferimenti normativi: Legge 26/09/1985 num. 482 art. 4 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)