Sez. 1, Sentenza n. 11352 del 19/12/1996 (Rv. 501412 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Indennità di buonuscita - Domanda di rimborso, ex legge n. 482 del 1985, delle maggiori trattenute operate su indennità non fatte oggetto di dichiarazione dei redditi in quanto non presentata - Ammissibilità della domanda - Esclusione.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE
In assenza di specifiche disposizioni contenute nella normativa di cui alla legge n. 482 del 1985 sulla riliquidazione dell'indennità di buonuscita, alla relativa domanda (che in sè concreta un'istanza di rimborso delle eccedenze di imposta pagate) si applicano le disposizioni generali previste, dal diritto tributario, in tema di rimborso, e quindi, in particolare, anche quella di cui all'art. 39, quarto comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale dispone, non prevedendo eccezioni di sorta, che "non è ammesso il rimborso delle ritenute di acconto di redditi non dichiarati, o che non hanno formato oggetto di accertamento di ufficio".
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 1 CORTE COST., Legge 26/09/1985 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)