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Sez. 3 - , Ordinanza n. 1982 del 29/01/2020 (Rv. 656890 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI | Notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve - Specifica elezione di domicilio del destinatario presso la cancelleria - Notifica presso la cancelleria - Validità - Notifica al domicilio digitale - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2020-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656890-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI

Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, anche dopo l'introduzione del "domicilio digitale" (art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 201, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., in l. n. 114 del 2014), resta valida la notificazione effettuata - ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, ove il destinatario abbia scelto, eventualmente in associazione a quello digitale, di eleggervi il domicilio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)