Sez. L - , Sentenza n. 3557 del 11/02/2021 (Rv. 660528 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI | Notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve - Specifica elezione di domicilio del destinatario - Notifica presso il domicilio eletto - Validità - Notifica al domicilio digitale - Necessità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI
Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre il ricorso per cassazione, è possibile procedere alla notificazione della sentenza presso il domicilio fisico eletto dal destinatario anche dopo l'introduzione, da parte dell'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012 (inserito dall'art. 52, comma 1, d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014), della notificazione al cd. domicilio digitale, alla quale non può essere riconosciuto carattere esclusivo.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 285
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)