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Sez. 4, Sentenza n. 1705 del 10/03/2000 Cc. (dep. 12/04/2000) Rv. 216479 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE | Dolo o colpa dell'interessato - Valutazione del giudice del processo penale - Valutazione del giudice della riparazione - Distinzione - Necessità - Condotta difensiva - Valutazione - Criteri.
Stato
decisa il 2000-03-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216479-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE

Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione (art. 314 cod. proc. pen.), ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa della colpa grave (o del dolo) dell'interessato, il giudice, pur operando necessariamente sul materiale probatorio acquisito dal giudice della cognizione, non deve stabilire se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se esse si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) rispetto alla produzione della detenzione, per l'idoneità di tali condotte, da valutarsi "ex ante", a trarre in inganno l'autorità giudiziaria. In particolare, perché la condotta difensiva - la quale va valutata con particolare prudenza, dovendosi rispettare la strategia di difesa del soggetto - possa essere considerata ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, è indispensabile non solo che si tratti di una condotta scorretta (come per esempio il fornire un alibi falso o mendace), ma che ricorra anche il rapporto sinergico di causa ed effetto tra condotta e detenzione, con conseguente obbligo di motivazione del giudice di merito al riguardo. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato con cui la corte di merito aveva attribuito connotazioni di colpa grave a situazioni e comportamenti del soggetto, che potevano avere un significato indiziario nel processo penale ed indurre al sospetto, quale la strenua negatoria di ogni coinvolgimento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)