Sez. L, Sentenza n. 9462 del 09/09/1991 (Rv. 473777 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda - In genere | Giustificato motivo di recesso - Configurabilità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
Lavoro - Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda - In genere
La cessione di azienda non costituisce di per sè un giustificato motivo di licenziamento del lavoratore da parte dell'imprenditore cedente, ma può concorrere a costituirlo qualora quest'ultimo possa dimostrare la sussistenza di un ulteriore elemento consistente nella necessità di provvedere, al fine di attuare la cessione, ad un ridimensionamento dell'aspetto organizzativo dell'azienda, afferente al personale occupato, per avere il cessionario accettato l'operazione solo a condizione di una preventiva e drastica riduzione dei dipendenti dell'azienda medesima. (Nella specie, formulando il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale i giudici del merito avevano ritenuto giustificato il licenziamento intimato ad un dirigente da un'impresa industriale che, trovandosi in condizione prefallimentare, aveva ceduto la propria azienda, accettando la condizione, posta dal cessionario, di provvedere alla risoluzione di numerosi rapporti di lavoro).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)