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Sez. L, Sentenza n. 15495 del 11/06/2008 (Rv. 603694 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Trasferimento di azienda - Licenziamento in ragione del trasferimento o per agevolarlo - Legittimità - Esclusione - Potere di recesso dell'alienante per giustificato motivo oggettivo - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603694-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

In tema di trasferimento di azienda, l'art. 2112, quarto comma, cod. civ., nel disporre che il trasferimento non può essere di per sé ragione giustificativa di licenziamento, aggiunge che l'alienante conserva il potere di recesso attribuitogli dalla normativa generale; ne consegue che il trasferimento di azienda non può impedire il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sempre che questo abbia fondamento nella struttura aziendale, e non nella connessione con il trasferimento o nella finalità di agevolarlo. (Nella specie, in cui era stata revocata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria e conseguente cessazione dell'attività della banca cedente, la S.C., nell'affermare il principio su esteso, ha ritenuto legittimo il licenziamento intimato al lavoratore da parte della cedente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47, Legge 15/07/1996 num. 604 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)