Sez. L, Sentenza n. 7690 del 14/07/1995 (Rv. 493283 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Disdetta in tempo utile dell'alienante - Specifica applicazione del recesso "ad nutum" - Operatività - Esclusione - Fatti relativi alla vita della nuova impresa nella sua oggettività - Rilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
A seguito dell'entrata in vigore della legge 15 luglio 1966 n. 604 sui licenziamenti individuali, con la quale è stato ipotizzato e tipizzato il motivo obiettivamente idoneo a giustificare il licenziamento in riferimento a ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa, la disposizione dell'art. 2112 cod. civ. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla legge 29 dicembre 1990, n. 428), secondo cui in caso di trasferimento dell'azienda è consentito all'alienante di dare disdetta in tempo utile, non può più operare come specifica applicazione del recesso "ad nutum", onde tale recesso, con gli effetti conseguenti, non può esser più giustificato dal mero trasferimento d'azienda, bensì solamente da fatti relativi alla vita della nuova impresa nella sua oggettività, nel senso che vi deve essere un nesso causale fra tali fatti, i quali costituiscono l'indefettibile condizione di legittimità del recesso, e l'impossibilità di mantenere la continuità del rapporto di lavoro, specie quando di questo siano rimasti invariati gli elementi caratterizzanti, quali le mansioni, la qualifica ed il compenso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)