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Sez. 3, Sentenza n. 1792 del 26/05/1995 Cc. (dep. 30/06/1995) Rv. 202058 - 01

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari (in genere) - Sostanze vietate - In genere | Importazione di sostanze alimentari in confezioni sigillate e successiva commercializzazione con diverso confezionamento - Responsabilità a titolo di colpa del grossista importatore per la presenza di sostanze vietate - Sussistenza - Fattispecie in tema di importazione di pesce congelato con contenuto di mercurio superiore ai limiti di legge.
Stato
decisa il 1995-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202058-01

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari (in genere) - Sostanze vietate - In genere

In tema di commercializzazione di prodotti alimentari, risponde a titolo di colpa del reato previsto dall'art. 5 lett. d) della legge 30 aprile 1962 n. 283 l'importatore che abbia posto in commercio sostanze alimentari introdotte in Italia in involucri sigillati e conservate dopo il controllo doganale in involucri non sigillati con una reale possibilità di manipolazione od alterazione e con la possibilità di procedere al controllo della merce attraverso appropriate analisi poiché il controllo doganale del prodotto alimentare importato non esclude automaticamente la responsabilità del commerciante ove il prodotto venga riscontrato "comunque nocivo" alla salute ex art. 5, lettera d) legge 30 aprile 1962 n. 283 e si presenti in confezioni originali non sigillate. (Nel caso di specie la Cassazione ha ritenuto che fosse stata correttamente affermata la responsabilità del grossista che aveva importato pesce congelato contenente mercurio con concentrazione superiore ai limiti di legge conservandolo dopo il controllo doganale in confezioni non sigillate).

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 lett. D CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)