Sez. L, Sentenza n. 2671 del 27/05/1978 (Rv. 392043 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO E LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PER GIUSTIFICATO MOTIVO - RISPETTIVA NOZIONE - LICENZIAMENTO DI PIU DIPENDENTI DI UN ALBERGO PER RAGIONI STAGIONALI - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO E LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PER GIUSTIFICATO MOTIVO - RISPETTIVA NOZIONE - LICENZIAMENTO DI PIU DIPENDENTI DI UN ALBERGO PER RAGIONI STAGIONALI - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Perche un licenziamento, che concerna una pluralita di dipendenti, possa essere considerato come collettivo, ai sensi e per gli effetti dell'art 11 della legge n 604 del 1966, e necessario che esso sia stato imposto da una trasformazione o da un ridimensionamento strutturale dell'impresa, per contro il licenziamento per ragioni produttive o di organizzazione del lavoro, senza necessita di trasformazione strutturale dell'impresa, rientra nella previsione della seconda parte dell'art 3 della legge citata che disciplina il licenziamento individuale per giustificato motivo. Pertanto, il licenziamento di piu dipendenti di una impresa alberghiera per la diminuzione stagionale della clientela, non importando mutamenti della dimensione strutturale dell'azienda, non puo configurarsi come licenziamento collettivo, ma va valutato alla stregua della richiamata normativa sul licenziamento individuale. (Conf 2999/77, mass n 386556).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)