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Sez. L, Sentenza n. 5384 del 19/06/1987 (Rv. 453972 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI -) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453972-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI -) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

Il licenziamento collettivo - che è sottratto alle Disposizioni della legge n. 604 del 1966 (art. 11), soggiacendo, pena l'Obbligo del risarcimento del danno, alle procedure previste dalla disciplina collettiva, e che presuppone la scelta dell'imprenditore di ridimensionare la propria azienda - è configurabile non solo quando sia conseguente e correlato ad una trasformazione strutturale dell'impresa che comporti soppressione di uffici o di reparti e comunque di elementi materiali dell'azienda, ma anche quando si ricolleghi ad una effettiva e non transeunte riduzione di attività della stessa che comporti una mera riduzione dell'elemento personale dell'impresa, quante volte questa, per la natura dell'attività svolta, possa effettivamente attuare il suo ridimensionamento incidendo solo sull'elemento personale e non anche sugli altri fattori aziendali. (V 2056/85, mass n 439959; (V 6618/84, mass nn 438160 e 438161; (V 1270/79, mass n 397504; (V 18/79, mass nn 396023 e 396024; (V 2671/78, mass n 392043).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)