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Sez. L, Sentenza n. 2999 del 06/07/1977 (Rv. 386556 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - NOZIONE - DIFFERENZE RISPETTO AL LICENZIAMENTO CONTESTUALE DI PIU LAVORATORI DETERMINATO DA GIUSTIFICATO MOTIVO - FATTISPECIE (LICENZIAMENTO DI LAVORATORI ALBERGHIERI NELLA BASSA STAGIONE).*
Stato
decisa il 1977-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386556-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - NOZIONE - DIFFERENZE RISPETTO AL LICENZIAMENTO CONTESTUALE DI PIU LAVORATORI DETERMINATO DA GIUSTIFICATO MOTIVO - FATTISPECIE (LICENZIAMENTO DI LAVORATORI ALBERGHIERI NELLA BASSA STAGIONE).*

Perche un licenziamento possa essere qualificato come collettivo, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art 11 della legge n 604 del 1966, non basta che esso concerna una pluralita di dipendenti, ma e altresi necessario che esso sia stato imposto da una trasformazione o da un ridimensionamento strutturale dell'impresa, deliberati dal datore di lavoro con scelta imprenditoriale di per se insindacabile dal giudice e che comporti la concreta e stabile soppressione dei posti di lavoro corrispondenti all'attivita svolta dai dipendenti licenziati. Ove, invece, una pluralita di prestatori d'opera siano stati licenziati per ragioni inerenti all'attivita produttiva o all'organizzazione del lavoro che, tuttavia, non abbiano implicato la necessita di ridimensionare o di trasformare strutturalmente l'impresa, non sussiste l'ipotesi del licenziamento collettivo previsto dall'art 11 della legge n 604 del 1966 e il recesso del datore di lavoro deve essere, in tal caso, valutato alla stregua dell'art 3 della legge stessa, che disciplina il licenziamento individuale per giustificato motivo. (nella specie e stato escluso che possa considerarsi licenziamento collettivo quello di una pluralita di dipendenti di un'azienda alberghiera a causa del minor afflusso di clienti nella bassa stagione e della conseguente minore attivita dell'azienda). (Conf 374/75, mass n 373619).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)