Sez. 1, Sentenza n. 1754 del 27/01/2006 (Rv. 589741 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Deduzione della violazione dei canoni ermeneutici o di vizio della motivazione - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE
L'interpretazione dei contratti, e degli atti negoziali in genere, è riservata all'esclusiva competenza del giudice di merito, essendo il sindacato di legittimità limitato alla sola verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ., nonché alla coerenza e logicità della motivazione. Pertanto, qualora venga dedotta la violazione dei citati canoni interpretativi, deve essere precisato in qual modo il ragionamento del giudice se ne sia discostato, senza che sia sufficiente all'uopo il generico richiamo ai criteri astrattamente intesi e neppure una critica della ricostruzione della volontà dei contraenti non riferibile a tale violazione, ma consistente nella prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza impugnata. Ove, poi, la censura riguardi anche il vizio di motivazione, nel quale il giudice sarebbe incorso a prescindere dal rispetto dei citati canoni ermeneutici, essa deve investire l'obiettiva deficienza o la contraddizione del ragionamento su cui si fonda l'interpretazione accolta, potendo il sindacato di legittimità riguardare unicamente la coerenza formale della motivazione ovvero l'equilibrio dei vari elementi che ne costituiscono la struttura argomentativa. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che la transazione intervenuta nel giudizio di lavoro instaurato da un soggetto - che si era associato con il convenuto nella gestione del ristorante di cui questi era titolare, con contratto della durata di un anno, tacitamente rinnovabile, e che poi era stato licenziato, ferma restando la prosecuzione del rapporto associativo, prorogato per diversi anni, ad ogni scadenza, ed infine risolto - , per ottenere la liquidazione delle spettanze dovutegli a seguito del licenziamento, riguardasse anche le pretese derivanti dal rapporto di associazione in partecipazione, argomentando dal riferimento testuale, contenuto nell'atto conciliativo, al "precorso rapporto di partecipazione", ed alla espressione adottata per riferire l'atto stesso ad "ogni e qualsiasi pretesa, di qualsivoglia genere").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)