Sez. L, Sentenza n. 24219 del 30/12/2004 (Rv. 579077 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Vizi di motivazione - Deducibilità - Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa a delibera dell'INAIL di recepimento dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con medici specialisti ambulatoriali di cui al d.P.R. n. 316 del 1990.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
In tema di interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune i vizi di motivazione censurabili in sede di legittimità devono consistere nella obiettiva deficienza o nella contraddittorietà del ragionamento sul quale si fonda l'interpretazione accolta, non essendo possibile il riesame e la conseguente autonoma valutazione del merito della controversia, ma soltanto il controllo sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica dell'apprezzamento dei fatti compiuti dal giudice. (Principio affermato con riferimento alla interpretazione della delibera di recepimento da parte dell'INAIL dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con medici specialisti ambulatoriali di cui al d.P.R. n. 316 del 1990).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)