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Sez. L, Sentenza n. 17749 del 21/11/2003 (Rv. 568366 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Deduzione della violazione dei canoni ermeneutici o di vizio della motivazione - Ammissibilità - Condizione - Fattispecie relativa al ccnl del 1994 per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi.
Stato
decisa il 2003-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568366-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata all'esclusiva competenza del giudice di merito, essendo il sindacato di legittimità limitato alla sola verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ., nonché alla coerenza e logicità della motivazione; in particolare, ove la doglianza attenga alla violazione dei citati canoni interpretativi, deve essere precisato in qual modo il ragionamento del giudice abbia deviato da essi, non essendo ammissibile un generico richiamo ai criteri astrattamente intesi e neppure una critica della ricostruzione della volontà dei contraenti non riferibile a tale violazione, ma consistente nella prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza impugnata; ove poi la censura riguardi anche il vizio di motivazione, nel quale il giudice sarebbe incorso a prescindere dal rispetto dei citati canoni ermeneutici, essa deve investire l'obiettiva deficienza o la contraddizione del ragionamento su cui si fonda l'interpretazione accolta, potendo il sindacato di legittimità riguardare unicamente la coerenza formale della motivazione ovvero l'equilibrio dei vari elementi che ne costituiscono la struttura argomentativa. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha riconosciuto ad un dipendente di un supermercato - il quale aveva svolto mansioni di responsabile di un banco vendita nei confronti del direttore della filiale, in posizione di superiorità gerarchica rispetto agli altri addetti al reparto - la qualifica di capo reparto di secondo livello, previsto dal ccnl 8 novembre 1994 per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, sulla base del rilievo che la declaratoria contrattuale considerava equivalenti, e quindi alternativi, lo svolgimento di compiti operativamente autonomi o di funzioni di coordinamento e controllo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 08/11/1994

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)