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Sez. 3 - , Ordinanza n. 30992 del 07/11/2023 (Rv. 669626 - 03)

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - NON FORMALE (LIBERO) | Interrogatorio della parte lesa assunto nel giudizio penale - Valore probatorio nel giudizio civile - Argomento di prova - Autonoma efficacia probatoria - Ragioni - Fattispecie. PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE - In genere.
Stato
decisa il 2023-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669626-03

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - NON FORMALE (LIBERO)

L'interrogatorio della parte lesa assunto in sede di giudizio penale, pur non potendo acquisire nel giudizio civile il valore di prova, neppure atipica, riveste efficacia di argomento di prova ex art. 117 c.p.c., il quale, peraltro, può assumere autonoma efficacia probatoria, sufficiente ad offrire

al giudice la dimostrazione del factum probandum, costituendo una vera e propria inferenza che il giudice può trarre dalle circostanze indicate dalla norma, allo stesso modo in cui, ex art. 2727 c.c., può trarre da un fatto noto conseguenze relativa ad un fatto ignorato, in particolare quando l'interrogatorio verta su circostanze tali da poter essere conosciute soltanto dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte territoriale che, nell'accogliere la domanda risarcitoria spiegata dalla parte lesa di un reato di maltrattamenti in famiglia, aveva fondato la decisione di condanna sulle dichiarazioni rese dalla vittima nel procedimento penale).

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)