Sez. 2, Sentenza n. 10469 del 07/10/1991 (Rv. 474130 - 01)
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - Agli eredi | Notificazione del ricorso per Cassazione - In attuazione dell'ordine di integrazione del contraddittorio - Decesso del destinatario - Rinnovazione della notificazione nei confronti degli eredi - Rispetto del termine fissato per l'integrazione - Necessità - Omissione - Effetti - Inammissibilità del ricorso - Limiti.
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - Agli eredi
Qualora, in sede di notificazione del ricorso per cassazione, in attuazione di ordine di integrazione del contraddittorio, risulti il decesso del destinatario, la notificazione stessa deve essere rinnovata nei confronti degli eredi, entro il termine fissato per detta integrazione, a pena d'inammissibilità del ricorso, sempre che non si deduca e dimostri che quel decesso sia sopravvenuto in pendenza di tale termine (e non siano quindi invocabili in via analogica le disposizioni dell'art.328 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)