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Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 1238 del 21/01/2005 (Rv. 578543 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Notificazione del ricorso per cassazione - In attuazione di ordine di integrazione del contraddittorio - Decesso del destinatario - Mancato perfezionamento, a causa di ciò, della notificazione nei confronti degli eredi del destinatario - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso per cassazione - Esclusione - Assegnazione alla parte di un termine ulteriore, di carattere perentorio, per procedere all'integrazione del contraddittorio - Necessità - Fondamento - Interpretazione costituzionalmente orientata. .
Stato
decisa il 2005-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578543-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI

Qualora in sede di notificazione del ricorso per cassazione in attuazione di ordine di integrazione del contraddittorio risulti il decesso del destinatario (o di uno dei destinatari), e la parte, che debba procedere alla detta integrazione, pur avendo tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ. con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, veda non conseguito il perfezionamento della notificazione, nel termine all'uopo fissato per detta integrazione, nei confronti del destinatario dell'atto (o di alcuni di essi), a causa, appunto, di un evento - il decesso del medesimo (o dei medesimi) - che essa non era tenuta a conoscere e di cui venga informata soltanto attraverso la relazione di notifica, deve esser assegnato un termine ulteriore (di carattere perentorio) per procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi della parte defunta, essendo da escludere, nel quadro di una interpretazione costituzionalmente vincolata, una immediata declaratoria di inammissibilità del ricorso, trattandosi di soluzione contrastante con gli artt. 3 e 24 Cost., sia perchè essa condurrebbe ad equiparare situazioni processuali del tutto diverse (ponendo sullo stesso piano l'inerzia rispetto all'ordine di integrazione e la tempestiva esecuzione di questo, non completata per cause indipendenti dalla volontà della parte procedente e non rientranti nella normale prevedibilità), sia perchè essa si risolverebbe in una non ragionevole compressione del diritto di difesa, atteso che la detta parte si vedrebbe addebitato l'esito parzialmente intempestivo del procedimento notificatorio per un fatto in concreto sottratto ai suoi poteri d'impulso, in quanto dalla stessa non conosciuto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)