Sez. 1, Sentenza n. 2778 del 13/02/2004 (Rv. 570100 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Ordine del giudice - Ricorso per cassazione - Notificazione - Decesso di uno dei destinatari - Rinnovazione della notificazione agli eredi - Entro il termine fissato per l'integrazione del contraddittorio - Necessità - Omissione - Effetti - Inammissibilità del ricorso - Limiti - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI
Qualora, in sede di notificazione del ricorso per cassazione, in attuazione di ordine di integrazione del contraddittorio, risulti il decesso (del destinatario) o di uno dei destinatari, la notificazione stessa deve essere rinnovata nei confronti degli eredi, entro il termine fissato per detta integrazione, a pena d'inammissibilità del ricorso, sempre che non si deduca e dimostri che quel decesso sia sopravvenuto in pendenza di tale termine (e sempre che non siano quindi invocabili in via analogica le disposizioni dell'art.328 cod. proc. civ.). L'omessa rinnovazione della notificazione comporta l'inammissibilità del ricorso anche nei confronti degli altri litisconsorti ai quali il ricorso sia stato ritualmente notificato, dovendo la decisione essere emessa nei confronti di tutte le parti interessate.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)