Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22627 del 27/09/2017 (Rv. 646242 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | - Deposito di copia dell'appello presso la segreteria del giudice di primo grado - Disciplina introdotta dall'art. 3 bis, comma 7, del d.l. n. 203 del 2005 - Compatibilità con principi CED - Abrogazione della detta disciplina in applicazione del principio "tempus regit actum" - Compatibilità con i principi CEDU.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, la disposizione di cui all'art. 3 bis, comma 7, del d.l. n. 203 del 2005, introdotta dalla legge di conversione n. 248 del 2005, che ha aggiunto, alla fine del comma 2 dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, la previsione secondo cui, ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena di inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata, è conforme non solo a Costituzione (come statuito da Corte cost., n. 43 del 2010) ma anche all’art. 6 della CEDU, in quanto norma che regola l’accesso alla tutela giurisdizionale limitatamente alla fase di appello e non a quella di legittimità, ultimo grado del giudizio ove la parte può sempre far valere le proprie difese; parimenti non contrastante con l’art. 6 della CEDU, per il quale il legislatore può legittimamente applicare alle norme di procedura il principio “tempus regit actum”, è l’art. 36 del d.lgs. n. 175 del 2014, che ha abrogato il detto art. 53, comma 2, con effetto limitato agli appelli spediti in epoca successiva alla sua entrata in vigore.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/11/2014 num. 175 art. 36 com. 2, Legge 02/12/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 3 bis com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/11/2014 num. 175 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)