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Sez. 5, Sentenza n. 5347 del 18/03/2015 (Rv. 635060 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Atto di appello - Deposito di copia dell'appello presso la segreteria del giudice di primo grado - Disciplina introdotta dall'art. 3 bis, comma 7, del d.l. n. 203 del 2005, conv. in legge n. 248 del 2005 - Applicabilità - Limiti temporali - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635060-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, la disposizione di cui all'art. 3 bis, comma 7, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, introdotto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248, in vigore dal 3 dicembre 2005, che ha aggiunto, alla fine del comma 2 dell'art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la previsione secondo cui ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena di inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata, si applica - in quanto istitutivo di onere finalizzato al perfezionamento dell'impugnazione proposta - ai soli ricorsi successivi alla sua entrata in vigore, e non anche a quelli di data precedente. (Nella specie l'atto di appello era stato consegnato direttamente all'Ufficio in data antecedente l'entrata in vigore della norma).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 com. 2 CORTE COST., Legge 02/12/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 3 bis com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)