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Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 11228 del 21/05/2014 (Rv. 630887 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Trasferimento ad altra sede o ufficio - Obbligatorietà ed automaticità per le violazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Questione di legittimità costituzionale - Non manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2014-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630887-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, non è manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109 limitatamente alla parte che prevede l'obbligatoria ed automatica irrogazione dell'ulteriore sanzione del trasferimento del magistrato ad altra sede od altro ufficio quando ricorra una delle violazioni previste dall'art. 2, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 109 cit., comportando l'equiparazione sotto il profilo sanzionatorio di illeciti disciplinari di diversa gravità - inclusivi di condotte intenzionali o solo colpose ovvero relativi all'inosservanza di doveri di non pari importanza - senza consentire al giudice disciplinare di valutare se l'inflizione della sanzione accessoria sia necessaria, in relazione allo scopo che le è proprio, per evitare il contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia derivante dalla permanenza del magistrato nella sede o nell'ufficio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 13 com. 1 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)