Sez. 2, Sentenza n. 36536 del 20/06/2003 Ud. (dep. 23/09/2003) Rv. 226454 - 01
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - DANNI | Provvisionale - Provvedimento dispositivo - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Ragione.
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - DANNI
Il provvedimento che liquida somme a titolo di provvisionale alla parte civile non è ricorribile per cassazione, perché non è suscettibile di passaggio in giudicato e destinato a rimanere assorbito nella pronuncia definitiva sul risarcimento che, sola, può essere oggetto di impugnazione con ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 539 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)