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Sez. 2, Sentenza n. 36536 del 20/06/2003 Ud. (dep. 23/09/2003) Rv. 226454 - 01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - DANNI | Provvisionale - Provvedimento dispositivo - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 2003-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226454-01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - DANNI

Il provvedimento che liquida somme a titolo di provvisionale alla parte civile non è ricorribile per cassazione, perché non è suscettibile di passaggio in giudicato e destinato a rimanere assorbito nella pronuncia definitiva sul risarcimento che, sola, può essere oggetto di impugnazione con ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 539 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)